Statuto ANDI

Art. 1 – Denominazione
È costituita in Roma la libera Associazione Culturale denominata :
ANDI Associazione Nazionale Doc Italy

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Guidonia Montecelio (RM) Via Chioma Di Berenice n. 20 .

Art. 3 – Scopo sociale e attività
L’Associazione, che non persegue fini di lucro ed è apolitica e apartitica, opera nel settore della tutela e promozione del territorio nei suoi aspetti culturali, storici, artistici, turistici, naturalistici e ambientali e persegue le seguenti finalità:
– promuovere il territorio valorizzandone le persone, il patrimonio culturale e ambientale, i prodotti tipici;
– far emergere e diffondere la conoscenza delle peculiarità paesaggistiche, artistiche e produttive locali, incentivando il turismo culturale;
— favorire lo sviluppo di attività promozionali, tese a migliorare la conoscenza dei prodotti delle aree territoriali, le risorse territoriali, e la conseguente salvaguardia e conservazione del territorio;
– sensibilizzare ed educare alla cura e al rispetto dei beni d’interesse artistico, storico, naturalistico e ambientale, rafforzando il senso di appartenenza e di consapevolezza della popolazione;
– migliorare la fruizione del patrimonio di cultura locale, promuovendo momenti di aggregazione sociale finalizzati a far conoscere e apprezzare le ricchezze del territorio;
– creare legami, collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati, di diversa natura e a vari livelli, al fine di far dialogare e valorizzare i molteplici attori della scena culturale locale;
– coinvolgere le attività produttive, economiche e imprenditoriali, mettendone in luce il ruolo fondamentale nella promozione e nella tutela del territorio, nel tentativo di far comprendere che la cultura rappresenta una risorsa importante per lo sviluppo locale;
– favorire il benessere delle comunità Regionali attraverso la valorizzazione condivisa e partecipata dell’identità culturale, vissuta come elemento fondante di ogni attività sociale ed economica;
— produrre materiale pubblicitario, informativo, e siti web per la valorizzazione del territorio e per far incontrare domanda ed offerta;
— adoperarsi per lo sviluppo di un sistema turistico locale e per promuovere la diffusione di nuove formule di
ricettività , ed esercitare le attività stabilite dall’ art. 7 comma 9 della legge del 29 marzo 2001 n°135;
— svolgere tutte le attività non comprese nei capi precedenti, ritenute necessarie per raggiungere i fini dell’associazione;
— formazione professionale qualificata.

L’Associazione si conforma per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra organizzazione.
A titolo esemplificativo e non tassativo, l’Associazione , per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
– creazione ed organizzazione di eventi di carattere storico, artistico, naturalistico, antropologico ed enogastronomico;
– promozione di eventi, quali incontri teatrali, musicali, letterari, mostre di pittura, scultura e fotografia, convegni e dibattiti, serate enogastronomiche, seminari e tavole rotonde, proiezioni di film e documentari, concerti;
– organizzazione di corsi e attività formative;
– presentazione di studi, ricerche e proposte inerenti la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo del territorio sotto l’aspetto storico, artistico e ambientale;
– pubblicazione e divulgazione di scritti, bollettini, atti di convegni e seminari, studi, ricerche e materiale informativo in genere, anche attraverso le nuove tecnologie e i mezzi di comunicazione offerti dalla rete internet;
– raccolta e catalogazione di materiale bibliografico e documentario inerente al territorio;
– organizzazione di scambi culturali con enti e associazioni estere.
L’Associazione per poter raggiungere gli scopi sociali potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali,
collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi, enti, sia pubblici che privati, e associazioni
aventi finalità simili.
L’associazione, non avendo fini di lucro, destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità.
L’associazione destina altresì eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta.

Art. 4 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta unicamente con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Patrimonio – esercizio finanziario

Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– da beni mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili e mobili registrati possono essere acquisiti
dall’organizzazione e ad essa intestati. I beni immobili, mobili registrati e mobili che sono collocati nella sede
dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente, e successive variazioni e integrazioni;
– da fondi di riserva rappresentati, eccedenze di bilancio,avanzi di gestione e accantonamenti;
– da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali.
L’Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:
– dalle quote degli associati e dai contributi integrativi straordinari;
– dai contributi statali;
– dai contributi di privati;
– dai contributi di Enti o di Istituzioni pubbliche;
– dai contributi di organismi internazionali;
– dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni;
– dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
– dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;
– da ogni altra entrata che incrementa l’attività sociale;
– da rendite patrimoniali;
– da rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.
È fatto comunque salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 6 – Esercizio finanziario
Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l’esercizio finanziario. È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per la corretta rilevanza della gestione economicofinanziaria dell’Associazione. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo; il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
I bilanci, predisposti dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

Le caratteristiche dei soci

Art. 7 – Soci
Requisiti dei soci e ammissione
All’Associazione possono aderire:
– le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, maggiorenni e residenti in Italia, che condividono le finalità
dell’organizzazione e si impegnano concretamente per realizzarle;
– i circoli e gli Enti, anche esteri, che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli
dell’Associazione ANDI;
– gli Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, umanitari e culturali.
È vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Per essere ammessi all’associazione è necessario presentare domanda per iscritto su apposito modulo al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti norme e indicazioni:
1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
2. dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni degli organi sociali; a tal fine la richiesta di adesione è accompagnata dalla sottoscrizione dello statuto dell’associazione;
3. consentire il trattamento dei dati personali per fini istituzionali come previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modificazioni ed integrazioni;
4. gli stranieri dovranno esibire e produrre idonea documentazione che attesti la loro regolarità nella permanenza in Italia.
In merito all’accettazione o meno della domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
I soci all’atto dell’ammissione sono tenuti a versare la quota di associazione che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le somme versate per le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili, né trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Gli associati, con la domanda di ammissione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede
dell’associazione.
I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscrittoalmeno 4 mesi prima dello scadere dell’anno (31 dicembre) saranno da considerarsi soci anche per l’anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.
I soci saranno classificati in tre distinte categorie:
– soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l’Associazione;
– soci benemeriti: sono quelli che per la frequentazione all’Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione; sono esentati dal versamento della quota associativa annuale e vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
– soci ordinari.
La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell’Associazione e di partecipare alle
manifestazioni dalla stessa organizzate.
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per decesso, per dimissioni volontarie (recesso) o per esclusione.
a) recesso: il socio può recedere o presentare le sue dimissioni volontarie a mezzo di comunicazione scritta, da inviarsi con raccomandata A.R. alla sede sociale almeno 4 mesi prima dello scadere dell’anno (31 dicembre); il recesso verrà annotato nel libro dei soci e avrà effetto dalla data della comunicazione.
b) esclusione : i soci sono esclusi dall’associazione per i seguenti motivi:
– per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
– per inottemperanza allo statuto dell’associazione, a eventuali regolamenti interni, a deliberazioni prese dagli organi sociali e a norme di legge;
– per ritardato o omesso pagamento della quota associativa annuale;
– per indegnità e generalmente in ogni caso in cui vengano arrecati danni morali o materiali all’associazione ovvero in caso di condotta non conforme ai principi statutari. L’indegnità verrà riconosciuta dal Consiglio Direttivo.
Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
L’esclusione sarà operativa dall’annotazione nel libro soci.
I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota associativa previa presentazione di una nuova domanda nei modi previsti dall’art. 7.
I soci esclusi potranno presentare ricorso contro il provvedimento all’Assemblea, che delibererà nella prima seduta ordinaria.
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
Doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.
In particolare i soci hanno i seguenti doveri:
– versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
– osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese
eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea;
– contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
– astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo dell’Associazione
Diritti dei soci
I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:
– la partecipazione all’Assemblea dei soci con diritto di voto;
– l’accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;
– la fruizione dei servizi, degli strumenti e delle strutture dell’associazione;
– il diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per l’attività prestata su mandato del Consiglio Direttivo;
– il diritto di voto per le cariche sociali;
– il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

Organi dell’associazione

Art. 8 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– il Vicepresidente
– il Segretario Generale
— il Tesoriere
— il Collegio dei Revisori
— il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite e rinnovabili alla scadenza. Eventuali emolumenti per i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere deliberati dall’Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 9 – Assemblea
Partecipazione all’Assemblea
Organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea, che ha il compito di approvare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.
I soci, attraverso delega scritta, possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del
Consiglio, salvo che per l’approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei Consiglieri. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c.

Compiti dell’Assemblea generale dei soci
L’Assemblea generale dei soci delibera in sede ordinaria:
1)sul bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione;
2) sull’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e sull’eventuale rinnovo delle cariche sociali;
3) sull’approvazione delle linee generali del programma d’attività per l’anno sociale;
4) e su tutto quant’altro è attribuito a lei per legge o per statuto, ivi compresa la decisione sui ricorsi presentati dagli interessati a norma dell’art. 7.

Delibera in sede straordinaria:
–allo scioglimento dell’Associazione;
–sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;
–sulle delibere di trasferimento della sede legale dell’Associazione;
–sulle delibere di trasformazione;
–sulle delibere di fusione;
–su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e qualità delle persone.
Convocazione dell’Assemblea
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Consiglio direttivo trasmessa a cura del Presidente; l’Assemblea si riunisce anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati o qualora ne faccia richiesta l’organo di controllo (se presente).
La convocazione, unitamente all’ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta – o a mezzo di posta elettronica con conferma di ricezione – e spedita almeno 8 giorni prima della data fissata (ridotti a 3 giorni prima in caso di urgenza), all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
La convocazione deve indicare, oltre all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati. Trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del
Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Entrambe le Assemblee, ordinaria e straordinaria, deliberano di norma con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un Segretario, se lo ritiene opportuno due scrutatori. Delle riunioni dell’Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri, eletti dall’Assemblea tra gli associati per la durata di anni tre, e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno Presidente dell’Associazione, Vicepresidente, Segretario generale e Tesoriere a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto.
Il Consiglio direttivo:
– delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
– nomina i responsabili, o le commissioni di incaricati, a determinati compiti o alle attività annuali e pluriennali, coordinandone il lavoro, con la possibilità di attribuire emolumenti a persone – anche membri del Consiglio Direttivo stessi – per l’espletamento di particolari incarichi;
– dispone delle risorse economiche, redige il rendiconto annuale, elabora i bilanci preventivo e consuntivo
dell’associazione;
– emana i regolamenti di esecuzione dello Statuto;
– stabilisce gli importi delle quote annuali dei soci,
– delibera circa l’ammissione o l’esclusione dei soci;
– propone all’Assemblea i nominativi dei soci benemeriti;
– delibera eventuali integrazioni della cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
– verifica la corretta tenuta dei libri sociali (es: verbali delle assemblee, verbali del Consiglio Direttivo, libro soci);
– assicura il rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
– delibera su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
– delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentati da scegliere tra i soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno:
– per l’approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;
– per deliberare sull’ammontare della quota associativa annuale;
– per deliberare in ordine al bilancio preventivo e a quello consuntivo.
Il Segretario dell’Associazione provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta
richiesta da almeno tre dei suoi membri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 11 – Presidente e Vicepresidente
Compiti del Presidente
Il Presidente ha il compito di dirigere l’Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
Spetta al Presidente:
– convocare e presiedere l’Assemblea generale dei soci;
– convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale dei soci;
– sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente;
– esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Istituto;
– assumere, nei casi d’urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 8 giorni.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato
nell’esercizio delle sue funzioni.
Elezione del Presidente e del Vicepresidente
Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo all’interno dello stesso e durano in carica 3 anni.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso, convocato dal Vicepresidente entro trenta giorni, provvede a eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.
Compiti del Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento od assenza per non più di tre mesi del Presidente medesimo.

Art. 12 – Segretario Generale
Il Segretario generale è nominato dal Consiglio Direttivo per 3 anni.
I compiti del Segretario generale sono:
– dirigere gli uffici dell’Associazione;
– provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
– curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
– svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell’Assemblea. Il Segretario generale, in particolare, coadiuverà il Presidente nel mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.
Per le singole attività svolte su preciso mandato del Consiglio Direttivo in nome dell’Associazione al Segretario generale può essere conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 13 – Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell’Associazione secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione.
Annualmente, entro il mese di aprile, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all’approvazione del Comitato Direttivo.
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i membri del Cconsiglio stesso che fanno parte di tale organo da almeno due anni. Per i primi due anni di vita dell’Associazione tale limitazione non sarà efficace. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Consiglio Direttivo, è tenuto all’esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative. Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori , composto da due membri, viene nominato dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Esso provvede alle verifiche contabili , verifiche statutarie, verifiche fiscali e verifiche finanziarie e del patrimonio.

Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e si compone di due membri.
Ha il compito di dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Organi della Associazione, o tra la Associazione e i soci. Il Collegio dei Probiviri giudicherà “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura.

Art. 16 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

Art. 17 – Dipendenti e collaboratori
L’Associazione può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi.
I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione;
I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Norme generali e finali
Art. 18 – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c. dall’Assemblea.
L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 19 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei soci.

Art. 20 – Modificazione dello statuto
Il presente statuto è modificato con deliberazione della Assemblea straordinaria adottata con la maggioranza prevista dall’art. 21 del Codice Civile

Art. 21 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 22 – Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali
dell’ordinamento giuridico italiano; in mancanza, decide l’Assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto.

 

 

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